Mercato del lavoro
DAL PRIMO APRILE ULTERIORE CONSOLIDAMENTO DEL NUOVO REGIME DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Dopo il 31 marzo p.v. per i lavoratori in stato di disoccupazione involontaria che possano vantare almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente nell’anno precedente sarà soppresso il consueto termine annuale per la presentazione delle domande di Mini-Aspi ereditato dalla vecchia indennità di Disoccupazione a Requisiti Ridotti. Dal 1° aprile p.v., infatti, anche per le prestazioni in misura ridotta il termine di decadenza del diritto alla prestazione sarà di “due mesi dalla data in cui spetta il trattamento” che decorrono a partire dall’ottavo giorno successivo alla data della cessazione, per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, dell’ultimo rapporto di lavoro (esattamente:
L’ASPI e la Mini-ASPI riguardano i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro privato, anche con contratto di apprendistato o come soci lavoratori di cooperative, cessato per : a) licenziamento, b) scadenza del termine, c) dimissioni per giusta causa, d) risoluzione consensuale nell’ambito della nuova procedura ai sensi dell’art. 7 della L. 604/66 (licenziamento per motivi economici), e che si trovino in stato di disoccupazione all’atto della presentazione della domanda.
Per maturare il diritto all’ASPI occorre far valere, oltre ai predetti requisiti, almeno 2 anni di anzianità assicurativa e 1 anno di contributi da lavoro dipendente versati nei due anni precedenti la presentazione della domanda.
Le prestazioni dovute nei casi sopra indicati avranno una durata modulata, a regime, secondo la tabella sottostante.
TRANSIZIONE DA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA A ASPI
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Fino a 49 anni |
8 mesi |
8 mesi |
10 mesi |
12 mesi |
Da 50 a 54 anni |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
Dai 55 anni in poi |
12 mesi |
14 mesi |
16 mesi |
18 mesi |
Per i lavoratori licenziati in esito a procedura di licenziamento collettivo (art. 4 e 24 della L.223/91) l’ASPI sostituirà a regime l’attuale Indennità di Mobilità dal che discende che nel 2017 la messa a regime sarà definitivamente compiuta in quanto la durata della prestazione si sarà accorciata fino a coincidere in ogni fasci d’età con quella dell’ASPI.
Vedi Tabella seguente.
TRANSIZIONE DA MOBILITA’ A ASPI*
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Fino a 39 anni |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
Da 40 a 49 anni |
24 mesi |
24 mesi |
18 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
Da 50 a 54 anni |
36 mesi |
36 mesi |
24 mesi |
18 mesi |
12 mesi |
Dai 55 anni in poi |
36 mesi |
36 mesi |
24 mesi |
18 mesi |
18 mesi |
*Schema valido per le aziende ubicate in comuni del Centro Nord Italia
L’importo iniziale dell’ASPI per il 2013 è pari al:
75% della retribuzione imponibile degli ultimi due anni fino al massimale di € 1.180 mensili;
Tale importo viene incrementato per le retribuzioni superiori a € 1.180, rapportato a mese, del 25% del differenziale tra massimale e importo della retribuzione di riferimento;
L’importo viene ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo il 12° mese.
L’importo massimo di ASPI e Mini-ASPI per il 2013 è di € 1.152,90 lordi per mese. Per la Mini-ASPI a valere sul 2012 da corrispondere nel 2013 l’importo massimo è € 931,28 lordi per la fascia bassa di reddito e di € 1.119,32 lordi per la fascia alta (sopra o sotto i 24.902,52 € annui lordi riproporzionati). Per gli importi delle prestazioni di sostegno al reddito in caso di disoccupazione o di integrazione del reddito in caso di sospensione dal lavoro si rinvia alla Circ. Inps n°14 del 30 gennaio 2013.
Roma, 22 mar. 13
p. Slc-Cgil Roma e Lazio
Massimo Luciani