Mercato Del Lavoro
Lavorare in CIG e MOBILITA'
Giungono alle nostre strutture sempre più frequenti richieste di chiarimento e di orientamento da parte di lavoratrici e lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni o in Mobilità circa le compatibilità con nuovi rapporti di lavoro e la cumulabilità dei relativi trattamenti. Pubblichiamo questo breve vademecum di rapida consultazione al fine di fornire una prima essenziale informazione. Per eventuali ulteriori chiarimenti e indicazioni si contattino Le strutture aziendali o territoriali di Slc-Cgil o le sedi territoriali Inca.
CASSAINTEGRATI. (Regole applicate alle lavoratrici e ai lavoratori in CIGO, CIGS, CIG in deroga e, per estensione, in Contratto di Solidarietà. Si consiglia di far riferimento alla Circ. INPS n° 130 del 4 ottobre 2010).
- La Cassa Integrazione è incompatibile con un nuovo rapporto di lavoro dipendente a Tempo Pieno e a Tempo Indeterminato. Decade il rapporto di lavoro da cui origina la sospensione e, perciò, l’integrazione salariale.
- La Cassa Integrazione è compatibile con un nuovo rapporto di lavoro dipendente non sovrapponibile per orario o per periodo lavorativo con l’attività per la quale si percepisce l’integrazione salariale.
- Nel caso di lavoro dipendente con orario o periodo lavorativo non sovrapponibile il reddito che ne deriva è pienamente cumulabile con l’integrazione salariale. In concreto il caso può riguardare due rapporti di lavoro Part Time orizzontali e/o verticali, oppure una a Tempo Pieno e uno Part Time, ma l’orario settimanale complessivo non può eccedere il limite normale delle 40 ore legali e devono essere salvaguardate le 11 ore di riposo (salvo i casi in cui sono espressamente previste deroghe).
- L’integrazione salariale è compatibile con il lavoro accessorio (voucher) nel limite di 3000 € l’anno al netto dei contributi e l’importo è pienamente cumulabile, ma il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’Inps il superamento del limite. I contributi IVS da lavoro accessorio affluiscono nella gestione alla quale è imputato l’accredito dei contributi figurativi per l’integrazione salariale, con conseguente decurtazione della quota corrispondente.
- Nel caso di lavoro subordinato a Tempo Determinato con reddito inferiore all’importo dell’integrazione salariale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’INPS corrisponderà la differenza (cumulabilità parziale). Nel caso, invece, di retribuzione superiore all’integrazione salariale, l’INPS non paga le giornate che risultano lavorate con altro datore di lavoro.
- Il lavoratore o la lavoratrice sospesi con integrazione salariale dovranno dichiarare eventuali proventi da lavoro autonomo ai fini della cumulabilità ed il periodo in cui sono stati prodotti, senza l’obbligo di dover dimostrare la non sovrapposizione agli orari tabellari riferiti al rapporto di lavoro sospeso.
- Con l’Interpello n° 19 del 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali esprime il proprio parere favorevole in merito alla non sanzionabilità con la decadenza del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni che non comunicano eventuali nuovi rapporti di lavoro, tuttavia, in mancanza di disposizioni più precise, conviene tener presente questo orientamento solo in caso di contestazione.
LAVORATRICI E LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA’. (Regole applicate alle lavoratrici e ai lavoratori collocati in Mobilità ordinaria, lunga o in deroga. Si consiglia di far riferimento alla Circ. INPS n° 67 del 14 aprile 2011).
- Per le lavoratrici e i lavoratori collocati in Mobilità in caso di lavoro Part Time o a Tempo Determinato la prestazione di sostegno al reddito viene sospesa ma viene mantenuta l’iscrizione alla Lista di Mobilità.
- Nel caso di rapporti di lavoro a Tempo Indeterminato il lavoratore o la lavoratrice in mobilità perdono la prestazione di sostegno al reddito e decadono dalla Lista di Mobilità. Solo per mancato superamento del periodo di prova hanno diritto a reiscriversi alla Lista di Mobilità per due volte ed a percepire la parte residua del trattamento. E’ prevista un’ulteriore possibilità di reiscrizione in caso di nuovo licenziamento dopo almeno 6 mesi e non più di un anno. In questo caso non è prevista la possibilità di slittamento del termine spettante per l’iscrizione e per il trattamento.
- L’Indennità di Mobilità non è cumulabile con nessun reddito da lavoro dipendente, salvo che per le lavoratrici e i lavoratori collocati in “mobilità lunga” finalizzata al pensionamento di vecchiaia.
- La lavoratrice o il lavoratore collocati in mobilità possono prestare attività lavorativa autonoma e occasionale cumulando il sostegno al reddito e il compenso nel limite massimo dell’importo dell’ultima retribuzione relativa al rapporto di lavoro dipendente che si è interrotto rivalutata su base ISTAT.
- Per le lavoratrici e i lavoratori collocati in mobilità in caso di lavoro autonomo non vi sarà, di norma, ne sospensione del trattamento né decadenza del diritto. Tuttavia il superamento dei 4800 € di reddito annuo per lavoro autonomo o degli 8000 € l’anno per collaborazioni coordinate fa venir meno lo stato di “disoccupazione involontaria” e, perciò, di fatto, oltre tale soglia si decade dal diritto. Nel caso di più attività di lavoro autonomo e di rapporti di collaborazione nello stesso anno, si fa riferimento al limite superiore. La lavoratrice o il lavoratore che svolgano l’una e/o l’altra attività durante la Mobilità dovranno comunicare all’INPS i redditi.
- La lavoratrice o il lavoratore in Mobilità che vogliono intraprendere attività autonome o associarsi in cooperative hanno la facoltà di chiedere la corresponsione anticipata di tutto il trattamento spettante o della parte residua. Se si instaura un rapporto di lavoro subordinato nel corso dei seguenti 24 mesi l’importo va restituito l’importo corrisposto a titolo di anticipazione. Nel caso in cui chiedano l’anticipazione del trattamento la cooperativa non avrà le incentivazioni previste per le assunzioni di lavoratori in Mobilità (art. 8 c. 2 e 4 e art. 25 c. 9 della Legge 223/91).
La lavoratrice o il lavoratore in Mobilità che svolgono Lavoro Accessorio per un reddito non superiore a 3000 €, anche nella somma di più prestazioni per più committenti, hanno piena compatibilità e piena cumulabilità. Nel momento in cui superassero detta soglia devono dare pronta comunicazione all’INPS.